PROBLEMI MEDICO-LEGALI IN ORDINE ALLA MANCATA CONSUMAZIONE DEL MATRIMONIO

Matrimonio canonico. Il matrimonio religioso è il patto con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole (Can. 1055).

Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unicità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento (Can. 1056).

Il matrimonio religioso nasce dal consenso delle parti, cioè dall'atto di volontà manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; il consenso matrimoniale è l'atto di volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio (Can. 1057).

Tutti possono contrarre il matrimonio se non ne hanno la proibizione dal diritto (Can. 1058).

Il matrimonio ha il favore del diritto, perciò nei casi di dubbio si deve ritenere valido il vincolo fino a che non sia provato il contrario (Can. 1060).

Si dice rato quando è valido tra battezzati e non è stato consumato; si dice rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra di loro, in modo umano, l'atto per sè idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne (Can. 1061).

Sebbene sia l'atto del consenso e non l'atto sessuale che pone in essere il matrimonio, tuttavia il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte (Can. 1141). Celebrati il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario (Can. 1061).

Impedimenti al matrimonio. Prima della celebrazione di un matrimonio, tutti i fedeli hanno l'obbligo di rivelare al parroco e all'Ordinario del luogo, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza.

Impedimenti dirimenti. Rendono la persona inabile a contrarre il matrimonio (Can. 1073), se violati, producono la nullità del matrimonio, salvo l'eventuale dispensa nei casi in cui essa è possibile.

- Età: è un impedimento quando essa sia inferiore ai 16 anni per l'uomo e ai 14 anni per la donna. Tali limiti sono in netta contraddizione con l'art. 84 c.c. e pongono delle questioni assai ardue di trascrivibilità e di costituzionalità; il precedente Codice civile ammetteva limiti analoghi, riducibili con dispensa ai 14 e 12 anni rispettivamente per "l'uomo" e la "donna"; il Diritto di famiglia del 1975 ha inteso sottolineare come la maturità psichica dei nubendi sia un requisito che supera il diritto del nascituro ad avere una famiglia formale. Nonostante il nuovo Codice canonico sia stato promulgato il 25/1/1983, la Conferenza episcopale possa fissare un'età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio (Can. 1083) e l'autorità ecclesiastica tenga un atteggiamento inteso a scoraggiare il matrimonio dei minorenni, non è stato ancora ritenuto opportuno modificare tali limiti.

- L'impotenza copulativa. (v. poi).

- Il legame di un precedente matrimonio: non può convolare a nuove nozze chi non provi la nullità o lo scioglimento di quelle precedenti (Can. 1085).

- La disparità di culto religioso (Can. 1086). Nel dubbio circa il battesimo di una parte, il matrimonio si presume valido fino a prova contraria.

- Gli ordini sacri: non possono contrarre valido matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini (Can. 1087), conforme alla prescrizione del celibato nel clero.

- Il voto solenne di castità emesso in un istituto religioso (Can. 1088).

- Il ratto a scopo di matrimonio: implica il divieto tra il rapitore e la donna rapita fintanto che costei non sia separata dal rapitore, posta in luogo libero e sicuro e scelga spontaneamente il matrimonio (Can. 1089).

- Il crimine: l'omicidio per sposarne il coniuge superstite, o la semplice cooperazione fisica o morale al coniugicidio, invalida il matrimonio (Can. 1090).

- La consanguinità: In linea retta rende nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e discendenti, sia legittimi che naturali. Nella linea collaterale è nullo fino al 2° grado incluso, salvo dispensa (Can. 1091). Il calcolo dei gradi di parentela in linea collaterale è sostanzialmente diverso per il diritto canonico rispetto a quello civile, per quest'ultimo infatti si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, restando escluso lo stipite, per il diritto canonico i gradi contano solo nel ramo più lungo, sempre escludendo lo stipite.

GRADO DI PARENTELA : DIRITTO CIVILE DIRITTO CANONICO

Padre-figlia 1° grado 1° grado

Nonno-nipote 2° grado 2° grado

Bisnonno-pronipote 3° grado 3° grado

Fratello-sorella 2° grado 1° grado

Zio-nipote 3° grado 2° grado

Primi cugini 4° grado 2° grado

- L'affinità: non è valido il matrimonio tra affini in linea retta di qualunque grado (Can. 1092).

- La parentela legale: il rapporto di parentela che sorge con l'adozione ha la stessa dignità di quella fra consanguinei, non è valido il matrimonio fra coloro che sono in linea retta e nel 2° grado della linea collaterale (Can. 1094).

- La pubblica onestà: la vita comune o il concubinato pubblico e notorio costituiscono una quasi-affinità, per cui sono nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa (Can. 1093).

L'esistenza degli impedimenti può essere certa o dubbia:

a) dubium juris, quando il fatto è certo, ma si discute sull'interpretazione della legge: il matrimonio si può celebrare perchè vale il principio impedimento dubbio-impedimento nullo.

b) dubium facti, quando non è certa la circostanza da cui deriva l'impedimento: si deve chiedere dispensa.

c) dubium juris et facti, l'impedimento deve ritenersi inoperante e perciò il matrimonio è valido e lecito.

Impotenza.

- L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio;

- se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito nè, stante il dubbio, dichiarato nullo;

- la sterilità nè proibisce nè dirime il matrimonio, salvo il caso di raggiro.

L'impotenza che dirime il matrimonio canonico è quella copulativa (impotenza coeundi), identificabile con l'incapacità dell'uomo o della donna di compiere la copula vaginale, in quanto le fasi successive della fecondazione non sono più dovute ad actio humana, ma ad actio naturae.

La copula matrimoniale è quindi intesa perfettamente compiuta tramite erectio, immissio ed ejaculatio, non avendo più rilevanza l'inseminatio; l'ejaculato può essere azoospermico o semplice liquido prostatico (vasectomia) non rigurdando più l'impotenza, ma la sterilità (è stato abbandonato il concetto del verum semen di papa Sisto V, in un orientamento della Chiesa di esaltazione del mutuo amore dei coniugi, per cui la procreazione e l'educazione della prole non costituisce necessariamente il fine primario del matrimonio).

L'impotenza dirimente deve essere:

- antecedente al matrimonio, mentre quella sopravvenuta per cause fisiologiche o patologiche è irrilevante;

- perpetua, ovvero non può essere eliminata con mezzi leciti o senza pericolo di morte o con grave danno della salute;

- assoluta, quando si manifesta nei confronti di qualsiasi persona dell'altro sesso, o relativa, quando sussiste nei soli riguardi dell'altro coniuge per inibizione psichica, autosuggestione, ripugnanza, ecc.

1. L'impotenza dell'uomo può essere causata da:

a) difetti che impediscono l'erezione e quindi l'introduzione del pene in vagina, come le malformazioni, le mutilazioni, le cicatrici della verga, le malattie debilitanti come l'alcoolismo cronico e il diabete che disturbano tanto l'erezione che la libido, le lesioni neurologiche, quali la tabe dorsale, la siringomielia, la sclerosi a placche, le neoplasie del midollo, le vasculopatie con interessamento delle arterie pudende, le turbe endocrine, sia ipofisarie che gonadiche o surrenaliche, l'anafrodisia psichica ed altre psicopatie che compromettono in varia misura una normale attività sessuale;

b) difetti che ostacolano l'effusione dello sperma nella vagina quali l'ipo-epispadia, l'ipo-agenesia delle vie spermatiche, l'ejaculazione retrograda, l'ejaculazione precoce (secondo l'opinione corrente occorre superare l'orifizio vaginale, e sono perciò esclusi il coito vestibolare e l'ejaculazione ante portam, benchè non sia essenziale per la consumazione la confricazione del membro contro le pareti vaginali).

2. L'impotenza della donna consiste nella sua incapacità di ricevere il pene in vagina e di ritenervi lo sperma per:

a) malformazioni congenite quali imperforazione dell'imene, agenesia e atresia della vagina, malformazioni acquisite, quali stenosi cicatriziali del canale vaginale, ispessimenti elefantiasici delle grandi labbra, prolassi utero-vaginali, anchilosi coxofemorali, vaginismo insuperabile;

b) incapacità di ritenere l'ejaculato per fistola retto-vaginale o cisto-vaginale.

La mancanza dell'utero, delle tube o delle ovaie (mulier excisa) non costituisce impedimento al matrimonio, poichè l'assenza degli organi post-vaginali non ostacola il compimento della copula coniugale e riguarda solo l'impotenza a generare.

3. Sterilità. Premesso la distinzione fatta dal diritto canonico fra l'impotenza generandi, che può dipendere da varie cause tutte note, e la sterilità, che è invece un fenomeno spesso idiopatico, e che nessuna delle due rappresenta di per sè impedimento dirimente, tuttavia, a norma del Can. 1098, chi nasconde la propria sterilità con dolo per ottenere il consenso dall'altra parte contrae invalidamente il matrimonio.

I vizi del consenso. Le cause che viziano il consenso sono:

- L'incapacità mentale. - Sono incapaci di contrarre il matrimonio coloro che difettano di sufficiente uso della ragione (Can. 1095). Non ogni grado o stato patologico è sufficiente a costituire motivo di nullità del matrimonio; deve trattarsi invece d'incapacità di intendere o di volere totale (amentia) o almeno di uno stato comparabile di seminfermità mentale (mentis debilitas) temporaneo o permanente che esclude la validità del consenso ed il cui apprezzamento è rimesso all'opera del perito. Valido si presume il matrimonio contratto da un malato di mente durante un intervallo lucido; se la lucidità intervallare non è provata, nel dubbio, il consenso si ritiene nullo.

Altre turbe psichiche dovute ad ubriachezza, stupefazione, intossicazione acuta, suggestione, ecc. rendono nullo il consenso solo nella fase di incoscienza.

I sordo-muti-ciechi, possono contrarre matrimonio valido se una speciale educazione ha fatto loro acquisire cognizioni sufficienti per esprimere un consenso valido (Can. 1104).

- L'ignoranza. - Il consenso è viziato quando i contraenti ignorano ciò che forma oggetto del matrimonio, cioè che è una comunità permanente fra uomo e donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale (Can. 1096).

- L'errore. - Può essere di diritto o di fatto:

a) l'errore di diritto deriva da una sbagliata nozione circa la natura (sacramentalità) e le proprietà essenziali del matrimonio (unità ed indissolubilità); tale errore vizia il consenso matrimoniale se è la base su cui si è determinata la volontà di sposarsi.

b) l'errore di fatto riguarda l'identità della persona, ed allora è sostanziale e rende invalido il matrimonio, oppure riguarda le qualità di una persona; la Chiesa non ha fissato le condizioni tassative che ammettono l'errore essenziale, come il c.c., però deve essere una condizione apposta al matrimonio (v. oltre).

- Violenza. - Il matrimonio è invalido se contratto con violenza o per timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio (Can. 1103). La violenza fisica vizia il consenso, ma anche la violenza morale, o minaccia, se incute un timore oggettivamente grave, ingiustamente incusso dall'esterno e ad effetto intimidatorio. Non è considerato il timore riverenziale, contemplato dal c.c.

- Simulazione. - E' la finzione di accettare il matrimonio con tutti gli obblighi che lo caratterizzano, ma in pratica avendo già deciso di evitare l'atto coniugale, la prole, oppure di commettere adulterio o di troncare il vincolo matrimoniale per riacquistare la libertà; la prova si deduce dalla confessione, da testimonianze, dalla presenza di un movente adeguato (Can. 1101).

- Condizione apposta. - La condizione apposta è un elemento aggiuntivo dal quale una delle parti fa dipendere l'efficacia del proprio consenso. Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura (prole di sesso maschile), mentre la condizione passata o presente può essere posta lecitamente solo con licenza scritta dell'Ordinario del luogo.

Cause di nullità. Secondo il diritto canonico possono essere:

a) ex parte personae: sono rappresentate dagli impedimenti dirimenti; sono di interesse medico-legale l'impotenza, l'identità di sesso e la consanguineità; alcuni sono assoluti, altri superabili con dispensa;

b) ex parte consensus: si riferiscono ai vizi di consenso ed in particolare hanno interesse medico-legale i difetti mentali e quelli sensoriali; finchè non ne è dichiarata la nullità il matrimonio gode della presunzione di validità;

c) ex parte formae: per inosservanza delle formalità richieste nella celebrazione delle nozze.

Il matrimonio religioso contratto secondo le regole non può essere mai oggetto di annullamento, solo se ne può dichiarare la nullità qualora ricorra una delle cause sopra ricordate.

Il matrimonio concordatario può essere annullato solo dai Tribunali della Chiesa, lo Stato si limiterà a prendere atto del giudizio pronunciato dai Tribunali Ecclesiastici, a dare cioè efficacia anche nel suo ordinamento ad una sentenza che proviene dall'ordinamento della Chiesa.

Le cause matrimoniali vengono decise in primo grado dai Tribunali Ecclesiastici regionali. Il Difensore del vincolo (pubblico ministero), propone sempre appello da svolgersi presso un altro Tribunale Ecclesiastico Regionale.

Se le sentenze sono concordi (doppia conforme) il processo si chiude con dichiarazione di nullità o validità del vincolo, se sono discordi (doppia difforme) il giudizio definitivo spetta al Tribunale della Sacra Romana Rota.

Separazione personale. Sono sempre ed esclusivamente competenti i giudici dello Stato. La separazione personale dei coniugi sospende in modo temporaneo o permanente la convivenza coniugale senza che il matrimonio venga meno.

1. L'obbligo che hanno i coniugi alla convivenza può cessare quando ricorra una causa legittima, quale è l'adulterio, la compromissione grave del bene spirituale e corporale dell'altro coniuge o dei figli, oppure rendere altrimenti troppo dura la vita comune (Can. 1152).

2. Il diritto civile non riconosce la separazione di fatto, ma ammette la separazione legale, che può essere giudiziale o consensuale (artt. 150-151 c.c.).

Tra le cause di rottura della convivenza familiare se ne possono individuare diverse, oltre la radicale incompatibilità di carattere, aventi riferimento medico-legale. Infatti una malattia mentale, una malattia contagiosa o ripugnante, l'impotenza, la sterilità, le tossicomanie, le perversioni sessuali, il difetto di verginità e simili rappresentano circostanze che possono rendere insopportabile la vita coniugale, oppure recano pregiudizio all'educazione dei figli. Se sopravvenuti escludono l'impugnativa di nullità del matrimonio, ma ammettono la richiesta di separazione.

Scioglimento del matrimonio.

Il matrimonio religioso, basato sul principio della indissolubilità, se rato e consumato si scioglie solo con la morte di uno dei coniugi (Can. 1141). Se il matrimonio è rato, ma non consumato può essere sciolto:

a) mediante dispensa pontificia che presuppone, oltre l'inconsumazione (provata con l'impotenza antecedente del marito o lo stato verginale della moglie), l'esistenza di una giusta causa (sopravvenuta impotenza, timore di grave scandalo, avversione indicibile, divorzio chiesto da uno dei coniugi);

b) Il privilegio Paolino si applica ai matrimoni contratti tra persone non battezzate. Quando uno dei coniugi si converte, mentre l'altro non vuole battezzarsi, allora la parte che si è convertita può valersi del privilegio e, ottenuto lo scioglimento del matrimonio, passare a nuove nozze con persona cattolica.